I bagni chimici in un cantiere di qualsiasi natura, edile o stradale, sono obbligatori per legge: nel momento stesso in cui viene aperto un nuovo cantiere, in assenza di strutture igienico-sanitarie utilizzabili, è necessario provvedere all’installazione di presidi igienici per i lavoratori, inclusi anche eventuali addetti, subappaltatori e altri soggetti che svolgano attività di vigilanza e direzione dei lavori, conformi alle normative nazionali ed europee.
Data la natura temporanea e non fissa dei cantieri, di solito la scelta ricade sui bagni mobili, anche per la loro semplicità di installazione: tali dispositivi infatti possono essere posizionati in quasi tutti i contesti senza particolari oneri o complicazioni, di solito non richiedono allacciamenti di tipo fognario o idrico e sono relativamente economici. È bene però avere ben presente la normativa in materia per essere in regola, in quanto ogni violazione comporta sanzioni sia pecuniarie (multe tra i 500 e i 2000 €) che addirittura penali (arresto fino a due mesi).
ALLESTIMENTO CANTIERI EDILI:
LE NORME SUI BAGNI CHIMICI
Le prime disposizioni in materia di WC chimici per cantieri sono quelle emanate nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e in particolare il relativo allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”, che stabilisce che
- i servizi igienici devono rispondere a specifici standard di pulizia e decenza
- ogni cantiere edile deve disporre di almeno 1 bagno ogni 10 lavoratori
- i WC chimici devono possedere caratteristiche idonee a ridurre al minimo ogni rischio igienico-sanitario per chiunque ne faccia utilizzo.
Visto il sempre più crescente impiego dei bagni mobili anche in altri settori, specie quello legato a eventi e manifestazioni, e con esso la necessità di una regolamentazione più specifica e dettagliata, nel 2012 è intervenuta la normativa europea. La UNI EN 16194:2012 ribadisce alcune delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/2008 (come il rapporto 10:1 tra il numero dei lavoratori e dei bagni chimici) e aggiunge altre indicazioni relative a
- dimensioni e distanze
- dotazioni interne necessarie
REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER WC CHIMICI NEI CANTIERI
Il datore di lavoro deve applicare l’articolo 96 del Testo Unico della Sicurezza (suddetto D.Lgs. 81/2008) ai sensi del comma 1 lettera a) anche se nel cantiere opera un’unica impresa, fosse anche un’impresa familiare o con meno di 10 dipendenti.
Non esistono vincoli sulla scelta del modello di WC chimico, purché rispondente ai requisiti stabiliti per legge.
Dimensioni e distanze dei bagni chimici
- In un cantiere la distanza massima tra il bagno mobile e la postazione di lavoro non deve superare i 100 m
- In caso di cantieri disposti su più piani, deve essere presente 1 bagno ogni 2 piani
- Ogni bagno deve avere una superficie di almeno 1 mq e un’altezza minima di 2 m;
Dotazioni necessarie e caratteristiche dei bagni mobili
- La porta deve avere una chiusura automatica, riportare l’indicatore dello stato libero/occupato e garantire, quando chiusa, la necessaria privacy
- La porta deve essere apribile e chiudibile sia dall’interno che dall’esterno, bloccabile dall’interno ma sbloccabile dall’esterno per poter intervenire in caso di emergenza
- Devono essere presenti un dispenser di sapone e di carta per asciugarsi, un porta-carta con adeguata quantità di carta igienica, un cestino per i rifiuti e un gancio al quale poter appendere gli abiti
- Il serbatoio di raccolta dei reflui deve possedere un sistema di sfiato esterno e inoltre essere dotato di una tavoletta o altro tipo di appoggio per consentire all’utilizzatore una posizione seduta; inoltre il gabinetto deve essere realizzato con materiali plastici o comunque resistenti alle polveri e facili da pulire
- Il bagno mobile chimico deve essere ventilato internamente e con un’illuminazione interna adeguata: non esiste un vero e proprio “obbligo” ma di solito viene installata una luce LED.
La manutenzione dei bagni chimici al tempo del COVID
La pulizia ordinaria del bagno deve essere quotidiana. Quanto all’igienizzazione, le norme oggi in vigore la prevedono dopo una media di 100 utilizzi, il che di solito significa ogni 5 giorni di uso continuativo. L’addetto alla pulizia si occupa di rimuovere i rifiuti presenti all’interno, di svuotare i serbatoi e di igienizzare tutte le superfici interne, oltre che naturalmente di verificare la disponibilità, e nel caso provvedere al rifornimento, dei prodotti di consumo (sapone e carta).
La pandemia da Covid-19 ha reso più stringenti e vincolanti le disposizioni igienico-sanitarie per i cantieri, bagni mobili inclusi. A tale proposito è stato emesso un Protocollo Condiviso di Regolazione per il Contenimento della Diffusione del Covid 19 nei Cantieri.
Per dettagli più approfonditi, si rimanda all’allegato 13 del DPCM del 3 dicembre del 2020.
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